Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge traduce in termini legislativi - nelle more dell'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, cosiddetta direttiva «MiFID» - il contenuto dell'ordine del G.1.100 accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 22 febbraio 2007.
      Il provvedimento fa proprie le motivazioni e le ragioni di urgenza del citato ordine del giorno, che viene riprodotto in calce alla presente relazione.

«Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1299, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio;

          premesso che:

              in sede di indagine conoscitiva delle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in data 13 settembre 2006, la Commissione Finanze e tesoro ha ascoltato in audizione i rappresentanti dell'Assofiduciaria, le cui istanze sono state unanimemente ritenute condivisibili;

              conseguentemente, nel parere reso l'8 novembre 2006 dalle Commissioni riunite

 

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6a e 10a sullo schema di decreto legislativo di coordinamento fra la suddetta legge n. 262 del 2005 ed il TUB e il TUF (atto n. 26) è stata inserita al numero 17) la sollecitazione a riaprire la possibilità di iscrizione delle società fiduciarie nella sezione speciale dell'albo delle SIM e ad abilitarle a svolgere tutti i servizi di investimento in condizioni di parità con le altre SIM. Analoga sollecitazione è contenuta nella lettera t) del parere reso in data 15 novembre 2006 dalle Commissioni riunite VI a X della Camera dei deputati;

              tale sollecitazione non è stata accolta dal Governo, in quanto la materia dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dovrà formare oggetto di riesame organico in sede di attuazione della direttiva MiFID;

              considerato che permangono le esigenze già rappresentate nei sopra ricordati pareri parlamentari dell'8 e del 15 novembre 2006,

impegna il Governo:

          ad inserire, in sede di attuazione della direttiva MiFID (direttiva n. 2004/39) la modifica dell'articolo 199 del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), nel senso che le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, siano abilitate a svolgere i servizi di investimento previsti dal TUF alle medesime condizioni delle altre SIM, purché:

              i criteri di delega della direttiva MiFID consentano la modifica dell'articolo 199 del Testo unico della finanza nel senso sopra richiamato;

              siano costituire in forma di SpA, destinino allo svolgimento dei servizi di investimento uno specifico patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, si iscrivano in una speciale sezione dell'albo delle SIM, siano sottoposte esclusivamente alle norme del TUF per lo svolgimento dei servizi di investimento;

          siano adottate le misure necessarie ad evitare che con l'estensione dell'autorizzazione alle fiduciarie possono venirsi a creare condizioni discriminatorie o di svantaggio competitivo a danno di altre categorie di intermediari autorizzati, quali le SIM o le società di gestione del risparmio».

 

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